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Carte Federali FIT - Regolamenti

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Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente degli atleti
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Regolamento del gioco paddle
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Regole del beach tennis
modalità di compilazione dei tabelloni ad eliminazione diretta per la disputa delle manifestazioni individuali_VOL. 1
modalità di compilazione dei tabelloni ad eliminazione diretta per la disputa delle manifestazioni individuali_VOL. 2
indennità di preparazione_accordo tipo
ANTIDOPING - La normativa può essere scaricata direttamente dal sito del Coni

 

REGOLAMENTO ORGANICO Edizione 2014

Atti Ufficiali n. 7 luglio 2014

Reg. Organico - Art. 77 - Tessera atleta
1. La tessera atleta è rilasciata dalla Federazione, tramite l'affiliato, al socio che ne abbia fatta richiesta al fine di svolgere attività agonistica.
2. La richiesta della tessera atleta deve essere sottoscritta dal richiedente oppure dall'esercente la potestà, se il richiedente è minorenne.
3. La tessera atleta può essere rilasciata solo a chi abbia compiuto l’ottavo anno di età, previo deposito presso l'affiliato del certificato di idoneità sanitaria rilasciato a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia sanitaria.
4. Il possesso della tessera atleta vincola all'affiliato che l’ha rilasciata:
a) l’atleta maggiorenne e quello minorenne appartenente al settore under 10, fino al 31 dicembre dell’anno in corso;
b) l’atleta minorenne appartenente ai settori under 12, under 14, under 16 ed under 18 fino al massimo di quattro anni consecutivi o, comunque, fino al raggiungimento della maggiore età.
5. In presenza dei requisiti, il rilascio della tessera (o la richiesta di emissione agli organi federali con il pagamento della relativa quota) deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta del socio; in difetto, si applicano le disposizioni relative allo scioglimento del vincolo su domanda, con dispensa dal versamento dell’indennità di svincolo, se dovuta.
6. La richiesta può essere presentata solo dal 1° gennaio; se presentata prima, ha comunque effetto da tale data.

Reg. Organico - Art. 78 - Tessera atleta non agonista
1. La tessera atleta non agonista è rilasciata dalla F.I.T., tramite l'affiliato, al socio che ne abbia fatta richiesta al fine di svolgere attività non agonistica.

2. La richiesta di tesseramento non agonistico, per i giocatori appartenenti ai settori giovanili, deve essere sottoscritta dal richiedente oppure dall'esercente la potestà, se il richiedente è minorenne.

3. La tessera atleta non agonista può essere rilasciata solo a chi abbia compiuto l’ottavo anno di età, previo deposito presso l'affiliato del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, rilasciato a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia sanitaria.

4. Il possesso della tessera non agonista è incompatibile con il possesso della tessera atleta, per lo stesso settore di attività (tennis, beach tennis, paddle) e vincola il tesserato all’affiliato che l’ha rilasciata fino al 31 dicembre dell’anno in corso.

5. E’ fatto obbligo all’affiliato di tesserare con questo tipo di tessera, fatti salvi i casi in cui risultino già in possesso di tessera atleta, tutti coloro che utilizzano, sia pure saltuariamente, i campi da gioco, compresi i ragazzi delle scuole tennis.

Art. 79 - Validità delle tessere federali
1. La richiesta di rilascio della tessera può essere avanzata in qualsiasi momento dell'anno.
2. La tessera è valida dalla data del rilascio da parte del Comitato regionale e sino:
a) al 31 dicembre dello stesso anno per l'attività sportiva (tessera atleta e tessera atleta non agonista);
b) al 31 marzo dell'anno successivo per ogni altra attività federale (qualsiasi tipo di tessera).
3. Il tesserato atleta si impegna, tuttavia, a non svolgere attività agonistica qualora sia scaduta la certificazione medica di idoneità.
4. Se nel corso dell'anno si interrompe, per qualsiasi motivo, il vincolo giuridico-sportivo di un affiliato con la F.I.T., il tesseramento dei soci e le tessere federali rilasciate continuano ad avere valore sino al 31 dicembre.
5. La validità delle tessere federali è sospesa, con conseguente impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione per il tesserato, in caso di mancato pagamento nel termine della sanzione pecuniaria irrogata e fino al momento dell’adempimento.

Reg. Organico - Art. 81 - Partecipazione all’attività sportiva
1. Per partecipare all'attività sportiva l'interessato deve possedere ed esibire la tessera atleta o la tessera atleta non agonista all'Ufficiale di gara preposto.
2. Chi non è in grado di esibire la tessera atleta, pur essendone in possesso:
a) non può essere ammesso a partecipare a gare valevoli per i Campionati nazionali individuali;
b) può essere ammesso a partecipare ad un singolo torneo previa dichiarazione scritta di possesso della tessera e versamento della tassa a fondo perduto, annualmente stabilita dal Consiglio federale; in caso di minore, tale dichiarazione deve essere rilasciata dall'esercente la potestà;
c) può essere ammesso a partecipare a gare di Campionato a squadre previa dichiarazione scritta da parte del capitano della squadra, con versamento della tassa sub judice, annualmente stabilita dal Consiglio federale.
3. Il giocatore straniero maggiorenne, non tesserato F.I.T., può prendere parte a tutte le competizioni che ne prevedono la partecipazione, rilasciando dichiarazione liberatoria attestante il possesso della tessera atleta o equivalente della propria Federazione e l'avvenuto accertamento dell'idoneità per la pratica del tennis, e versando la tassa prevista; per lo straniero minorenne, la stessa dichiarazione liberatoria deve essere redatta dalla Federazione nazionale di appartenenza o documentata da attestazione dell'accompagnatore ufficiale.
4. Chi non è in grado di esibire la tessera atleta non agonista non può essere ammesso a giocare.

 

 

 

 


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